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Diamo la parola
alle donne che subiscono violenza

Le azioni ed i pensieri a favore delle donne vittime di violenza hanno cambiato la percezione della violenza domestica in Italia e in EuropaImmagine-Uscire-dalla-violenza

Il progetto associativo si fonda sulla convinzione che la donna, anche se maltrattata e in situazione di disagio, abbia dentro di sè la capacità di progettare il futuro e le risorse per uscire dalla violenza, riappropriandosi della propria identità e riprendendo in mano la propria vita.
Questo percorso è lungo e difficile: affrontato insieme ad altre donne può diventare più facile.

La legge è dalla tua parte.

È bene ricordare che la Legislazione in materia d violenza contro le donne, si schiera apertamente a favore della parte lesa e che la donna maltrattata o vittima di stalking è tutelata con provvedimenti atti ad allontanare l’aggressore o, nei casi più gravi, con interventi detentivi.
Verificando nel dispositivo di legge se hai i requisiti necessari puoi scaricare il modello per la richiesta di patrocinio legale gratuito.

Di seguito citiamo le leggi che trattano nello specifico questi argomenti:

Costituzione della Repubblica Italiana – Art. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso.”

Preambolo Convenzione del Consiglio d’Europa – Istanbul, 11 maggio 2011
“La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi che hanno portato alla dominazione sulle donne ed alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione.”

Decreto Legge 14 agosto 2013 N.93
“Si intendono per violenza domestica uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”

Legge N.66/1966
“Legge contro la violenza sessuale”

Legge N.154/2001
“Legge contro la violenza nelle relazioni familiari”.

Decreto Legge N.11/2009
“Legge contro gli atti persecutori – Stalking”.

Decreto Legge N.93/2013
“Legge per il contrasto della violenza di genere”.

Se stai subendo atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, puoi:

  • ottenere l’allontanamento urgente della persona che TI maltratta (coniuge, convivente, genitore, figlio) dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente da TE frequentati (posto di lavoro, scuola dei figli) (art. 384 bis c.p.p.; L.154/2001);
  • segnalare alle forze dell’ordine un fatto di violenza domestica ed ottenere che il Questore, anche in assenza di denuncia-querela, possa procedere all’AMMONIMENTO della persona maltrattante e SOSPENDERGLI la patente (art. 3 DL 93/2013);
    essere informata sulla possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato (gratuità delle spese giudiziarie) ed essere informata dei “Centri Antiviolenza”;
  • chiedere la separazione giudiziale (art. 156 c.c.)
  • chiedere l’affidamento dei figli (art. 336 bis c.c.)
  • chiedere che venga ordinato il pagamento di un assegno per il concorso al mantenimento anche direttamente al datore di lavoro della persona che maltratta (L. 154/2006);
  • ottenere il permesso di soggiorno se sei una donna straniera che subisce violenza, percosse, lesioni, maltrattamenti in ambito domestico (art. 4 DL 93/2013).

Se stai subendo un atto persecutorio – stalking (invio ossessivo di lettere, e-mail, sms, oggetti indesiderati, pedinamenti ed atti vandalici), puoi:

  • presentare direttamente alle forze di polizia una segnalazione ed ottenere che il Questore AMMONISCA la persona indiziata allo scopo di dissuaderla dal proseguire nella sua condotta criminosa (art. 8 comma 2 DL 11/2009);
    entro sei mesi proporre una denuncia e querela;
  • ottenere che chi è accusato di “stalking” NON si avvicini ai luoghi da TE frequentati e che si mantenga ad una determinata distanza; si astenga dal comunicare con TE con qualsiasi mezzo e che si avvicini a zone frequentate dai TUOI prossimi congiunti, da persone conviventi o comunque a TE legate (art. 9 comma 1 lettera a) DL 11/2009);
  • ottenere che le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che vengono a conoscenza di condotte illecite TI forniscano tutte le informazioni riguardanti la presenza sul territorio di “Centri Antiviolenza” a cui TU puoi rivolgerti e, se lo richiedi, TI mettono in contatto con le strutture (art. 11 DL 11/2009).

Se hai subito un atto di violenza sessuale, puoi:

  • recarti immediatamente al Pronto Soccorso di un Ospedale dove i sanitari, a TUA tutela, seguiranno un protocollo accurato;
  • proporre la denuncia e querela entro SEI MESI dal fatto;
  • ottenere l’assistenza legale gratuita;
  • chi ha commesso il fatto può essere sottoposto a carcerazione preventiva che scatterà in modo automatico se emergono pesanti indizi di colpevolezza.